Equa Riparazione
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Il diritto alla equa riparazione dei danni da eccessiva durata dei processi è il diritto ad essere risarciti per aver subito le lungaggini processuali di un processo dalla durata eccessivamente ed irragionevolmente lunga. Tale diritto è sancito nell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e disciplinato dall’ordinamento italiano nella L. 89/2001, nota come “Legge Pinto”, recentemente modificata con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. Decreto Sviluppo). La durata ragionevole del processo viene fissata in tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per il giudizio di secondo grado e un anno per il giudizio di cassazione. Si considera ragionevole il procedimento di esecuzione forzata che si sia concluso in tre anni, la procedura concorsuale che si sia conclusa in sei anni.
La legge prevede, inoltre, le ipotesi nelle quali non viene riconosciuto alcun indennizzo.